Art. 4.

      1. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è un dirigente generale dello Stato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è membro del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1o aprile

 

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1981, n. 121, come da ultimo modificato dal comma 4 del presente articolo.
      4. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: «dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo della Polizia economica e finanziaria».